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La Regione Lombardia, ha recentemente definito le caratteristiche
senza le quali il gasolio non può definirsi ecologico. La definizione normativa
di gasolio ecologico è contenuta nel Decreto n° 2541 del 25 febbraio 2004,
emesso dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione
Lombardia.
Ai
sensi del citato decreto:
"Si
definiscono gasoli ecologici quelli rispondenti
alle caratteristiche di cui ai successivi punti A)
B) C):
A)
gasolio secondo norma EN 590 con contenuto massimo
di zolfo pari a 10 mg/kg (10 ppm - parti per
milione);
B)
le emulsioni di acqua in gasolio avente le
caratteristiche di cui al punto A) come da Decreto
20.3.2000 e successive modificazioni del Direttore
dell'Agenzia delle Dogane;
C)
le miscele e biodiesel secondo norma UNI 10946,
con gasolio avente le caratteristiche di cui al
punto A) in quantità minima nella miscela del 70%
in volume"
Nella
tabella che segue sono riportate le differenze tra
i valori relativi alle emissioni autobus del 2004
quando veniva utilizzato tra gasolio tradizionale
e attuali con utilizzo di gasolio
BTZ.
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